Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 giu 1989
Fatto salvo quanto disposto dall', l'aiuto è concesso nelle regioni della Comunità in cui è previsto per le superfici: a) interamente seminate e sottoposte ai normali lavori colturali; b) oggetto di una domanda conforme al disposto dell'; tale domanda ha efficacia di atto dichiarativo delle superfici coltivate.
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