Art. 13

Art. 13

In vigore dal 19 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile alle domande di aiuto presentate per la campagna di commercializzazione 1989/1990. Tuttavia: - per la campagna 1989/1990 la percentuale globale delle domande di cui all', paragrafo 2, è portata al 5 %; - l', paragrafo 2 e l' si applicano a decorrere dalla campagna 1990/1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 5. (5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (6) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (7) GU n. L 327 del 20. 12. 1977, pag. 9. (8) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 64.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:1738:oj#art-13