Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 giu 1989
1. Ai fini enunciati all', la dichiarazione di esportazione relativa ai prodotti elencati in allegato deve contenere tutte le informazioni necessarie in merito alla designazione e alla composizione esatta del prodotto. L'accettazione di tale dichiarazione è subordinata alla presentazione di un attestato rilasciato dall'organismo competente di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 986/68, dello Stato membro nel cui territorio dette formalità sono espletate, o da un altro organismo designato da detto Stato membro. Tale attestato certifica, secondo il caso: - che l'organismo suddetto ha riscosso per i prodotti in questione l'importo da recuperare a norma dell', paragrafo 1, o - che i prodotti in questione sono esonerati dal recupero a norma dell', paragrafo 2. 2. L'attestato di cui al paragrafo 1 deve comportare fra l'altro: - una specificazione del prodotto, - una individualizzazione dei quantitativi interessati, - l'indicazione dell'importo recuperato o, se del caso, dei motivi che giustificano l'esonero per tali quantitativi. 3. La durata di validità dell'attestato di cui al paragrafo 1 è limitata a un periodo di 30 giorni calcolato a decorrere dal giorno del rilascio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:1735:oj#art-2