Art. 1
In vigore dal 19 giu 1989
1. Le importazioni dei prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare indicati nell'allegato sono nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985 sottoposte a massimali ed a sorveglianza comunitaria.
Le descrizioni dei prodotti di cui al primo comma, i loro codici NC, i dazi doganali applicabili, i periodi di validità ed i livelli dei massimali sono indicati nell'allegato.
A decorrere dal 1o gennaio 1990, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nella Comunità, escluso il Portogallo.
Da questa data e nei limiti di questi massimali tariffari il Regno di Spagna applica dazi calcolati secondo le disposizioni stabilite in materia del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.
2. Le imputazioni sui massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica nonché da un certificato di circolazione delle merci.
Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.
Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precedenti.
Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati nel paragrafo 4, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.
3. Al raggiungimento dei massimali la Commissione può reintrodurre tramite regolamento fino alla fine del periodo di validità la riscossione dei dazi applicabili nei confronti dei paesi terzi.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Su richiesta della Commissione essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.
Storico versioni
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