Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4. (4) GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8. (5) GU n. L 126 del 9. 5. 1989, pag. 4.
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