Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 172 del 30. 6. 1981, pag. 14. (4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 23. (5) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 24. (6) GU n. L 26 del 30. 1. 1988, pag. 61.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:1699:oj#art-2