Art. 2
In vigore dal 15 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 30. 6. 1981, pag. 14.
(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 23.
(5) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 24.
(6) GU n. L 26 del 30. 1. 1988, pag. 61.
Storico versioni
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