Art. 9

Art. 9

In vigore dal 14 giu 1989
1. Il quantitativo minimo per ritiro è fissato a 5 t di prodotto per magazzino e per contraente. Tuttavia, se il quantitativo che rimane all'ammasso in un magazzino è inferiore a detto quantitativo, è consentita un'altra operazione di uscita dal magazzino per il quantitativo restante o parte di esso. Se le condizioni per il ritiro di cui al comma precedente non sono rispettate: - l'importo dell'aiuto per il quantitativo ritirato è calcolato in conformità dell', paragrafo 1 o dell', e - per il quantitativo ritirato viene incamerato il 15 % della cauzione di cui all'. 2. L'ammassatore informa l'organismo d'intervento in tempo utile prima dell'inizio delle operazioni di ritiro, specificando i quantitativi che intende ritirare. L'organismo d'intervento può esigere che tale comunicazione venga effettuata almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni in causa. Se questa esigenza non viene rispettata, ma una prova sufficiente della data del ritiro e dei quantitativi interessati è stata fornita all'autorità competente: - l'importo dell'aiuto è calcolato in conformità dell', paragrafo 1 o dell', e - per il quantitativo interessato viene incamerato il 15 % della cauzione di cui all'. In tutti gli altri casi di mancato rispetto di questa esigenza: - non viene pagato alcun aiuto per il contratto interessato, e - per il contratto stesso, la cauzione di cui all' viene integralmente incamerata.
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