Art. 8

Art. 8

In vigore dal 14 giu 1989
1. In caso di applicazione dell', l'importo dell'aiuto viene ridotto conformemente all', paragrafo 2. 2. Il periodo di ammasso scade la vigilia: - del primo giorno di uscita dall'ammasso, o - del giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione, qualora i prodotti non siano stati esportati. 3. L', paragrafo 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1), non si applica per la determinazione del periodo di ammasso.
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