Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 giu 1989
1. L'aiuto può essere concesso soltanto ai prodotti provenienti da bovini adulti allevati in unità sanitarie locali nelle quali è stata constatata l'afta epizootica e che non sono stati dichiarati indenni da tale malattia. Non sono concessi aiuti ai prodotti provenienti da bovini adulti allevati in unità sanitarie locali nelle quali l'afta epizootica non è più constatata da tre mesi. Le autorità italiane comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche del limite della zona contaminata. 2. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso esclusivamente per le carni classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 e identificate conformemente all', paragrafo 3, lettere d) e e) del regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione (1). 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento: - la carcassa deve avere un peso medio pari ad almeno 220 kg, - la mezzena deve avere un peso medio pari ad almeno 110 kg, - sono considerati come quarti posteriori: a) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole tagliate e un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg; il taglio « pistola » parte all'altezza dell'anca e viene giù diritto lungo la lombata in modo che questa sia separata dal pancettone, oppure b) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto », con un minimo di 3 e un massimo di 5 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg; - sono considerati come quarti anteriori: a) le parti anteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole ed un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg; il pancettone è attaccato al quarto anteriore, oppure b) le parti anteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto » con un minimo di 8 costole ed un massimo di 10 costole ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg. 4. Le carcasse e le mezzene devono essere presentate conformemente al punto 2, lettere a) e b), dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 859/89.
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