Art. 4
In vigore dal 14 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 359 del 22. 12. 1978, pag. 11.
(6) GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 24.
(7) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 20.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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