Art. 4

Art. 4

In vigore dal 14 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 359 del 22. 12. 1978, pag. 11. (6) GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 24. (7) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 20.
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