Art. 2
In vigore dal 14 giu 1989
Il Portogallo comunica alla Commissione, per ogni trimestre civile, nel mese successivo al trimestre di cui trattasi, i quantitativi, espressi in zucchero bianco, per i quali è stato concesso l'aiuto nonché gli importi in moneta nazionale corrispondenti a tali quantitativi.
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