Art. 1 · I paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3155/85 sono sostituiti dal testo seguente:

Art. 1

I paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3155/85 sono sostituiti dal testo seguente:

In vigore dal 14 giu 1989
« 1. a) Gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati se entra in vigore un nuovo tasso di conversione agricolo che è stato oggetto di una notifica pubblica prima della presentazione della domanda di fissazione anticipata. Gli adeguamenti sono operati in funzione del tasso di conversione agricolo: - applicabile al momento dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, e - che è stato oggetto di una notifica pubblica prima della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario. b) Se un nuovo tasso di conversione agricolo - è stato annunciato prima della domanda di fissazione anticipata, - non è applicabile alla data dell'espletamento delle formalità doganali di importazione o di esportazione, - tale espletamento delle formalità doganali avviene ad una data successiva a quella annunciata in cui prende effetto tale tasso di conversione agricolo, gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati in funzione del tasso di conversione agricolo annunciato al momento della domanda di fissazione anticipata. Se in questo caso si tratta di diversi tassi di conversione agricoli annunciati successivamente, l'adeguamento è effettuato in funzione del tasso di conversione agricolo annunciato per ultimo prima della domanda di fissazione anticipata. 2. Gli importi degli adeguamenti di cui al paragrafo 1 sono fissati secondo la stessa procedura con la quale sono fissati gli importi compensativi monetari. 3. Ai sensi del presente articolo si intende per un nuovo tasso di conversione agricolo: - il tasso di conversione agricolo derivante dall'applicazione del regime di smantellamento di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, - gli altri tassi di conversione agricoli. È considerata come notifica pubblica, la pubblicazione di un comunicato stampa dell'organismo competente per la relativa modifica del tasso di conversione agricolo. La data della pubblicazione di tale comunicato viene pubblicata a cura della Commissione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Una data diversa da quella del comunicato stampa può essere stabilita secondo le modalità previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1677/85 ».
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