Art. 7

Art. 7

In vigore dal 13 giu 1989
Per le importazioni dei prodotti di cui all', originari dei paesi ACP/PTOM membri del GATT, effettuate in base a titoli rilasciati tra il 1o gennaio 1989 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, l'importatore interessato ottiene il rimborso dei dazi all'importazione riscossi conformemente alle condizioni fissate nel regolamento (CEE) n. 1430/79. Gli Stati membri comunicano alla Commissione anteriormente al 30 settembre 1989 i quantitativi per i quali è stato effettuato il rimborso dei dazi.
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