Art. 5
In vigore dal 13 giu 1989
In deroga all', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione; a tal fine, nella casella 19 del titolo stesso, è indicata la cifra 0.
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