Art. 4

Art. 4

In vigore dal 13 giu 1989
1. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89, l'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione è di 0,5 ECU/t; 2. Qualora, a causa dell'applicazione dell', paragrafo 3, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo fosse inferiore a quello per il quale è stato richiesto, viene svincolata una parte della cauzione corrispondente alla differenza tra i due quantitativi. 3. Non si applicano le disposizioni di cui all', paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88.
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