Art. 3
In vigore dal 13 giu 1989
1. Le richieste di titoli sono presentate all'autorità competente degli Stati membri ogni lunedì, fino alle ore 13 o il primo giorno lavorativo successivo, qualora il lunedì fosse festivo.
2. Entro le ore 13 del giorno successivo al giorno di presentazione della domanda, gli Stati membri comunicano mediante telescritto alla Commissione, i quantitativi oggetto della domanda stessa, l'origine del prodotto ed il nome del richiedente.
3. Entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande, la Commissione stabilisce e comunica per telescritto agli Stati membri in che misura le richieste di titoli sono accolte.
4. I titoli sono rilasciati, su riserva delle disposizioni del paragrafo 3, il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande inviate conformemente al paragrafo 2.
5. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità a decorrere dal giorno del loro rilascio effettivo, fino alla fine del secondo mese successivo a tale data. La validità non può tuttavia superare il 31 dicembre dell'anno di rilascio del titolo.
Storico versioni
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