Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1569/77 è modificato come segue:
In vigore dal 13 giu 1989
1. L', paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
« 4. In deroga al paragrafo 2 e per le campagne 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992:
- su richiesta di uno Stato membro, sarà deciso per ciascuna delle campagne considerate, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, di fissare il tenore massimo di umidità al 15 % per i cereali offerti all'intervento, ad eccezione del frumento duro;
- la Grecia è autorizzata ad accettare all'intervento le partite di frumento duro con il 14 % di elementi che non sono cereali di base di qualità inappuntabile e nelle quali le impurezze costituite da semi raggiungono al massimo il 7 %, di cui un massimo di 5 % di altri cereali;
- la Spagna è autorizzata ad accettare all'intervento l'orzo raccolto in Spagna, avente un peso specifico minimo di 62 kg/hl. Per l'orzo di un peso specifico compreso tra 62 e 63 kg/hl, è applicabile al prezzo di acquisto all'intervento un abbuono dell'1 % ».
2. L', paragrafo 5 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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