Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1244/82 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1244/82 è modificato come segue:

In vigore dal 13 giu 1989
1. All', paragrafo 1, è aggiunto il testo del seguente comma: « Durante il periodo di presentazione delle domande di cui sopra, un produttore può presentare soltanto una domanda ». 2. All', il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Il premio complementare di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1357/80 è concesso solamente ai produttori che beneficiano del premio di cui all' di detto regolamento ». 3. All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Gli importi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1357/80 sono pagati entro i quindici mesi successivi all'inizio del periodo di cui all', paragrafo 1 ». 4. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 4 Le autorità competenti, designate da ciascuno Stato membro, procedono al controllo amministrativo e alle ispezioni sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni di questo regime di premio. Tali ispezioni devono essere effettuate presso un numero minimo di aziende da stabilire da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68. Il controllo verte in particolare: a) sul numero di vacche nutrici presenti nell'azienda gestita dal beneficiario, b) sul rispetto degli impegni previsti dall', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1357/80, c) sull'esattezza delle dichiarazioni previste dall', paragrafo 2 ». 5. È inserito il seguente articolo 4 bis: « Articolo 4 bis 1. Se il numero di animali effettivamente ammissibili, rilevato al controllo di cui all'articolo 4, è inferiore a quello per il quale è stata presentata domanda di premio, non è versato alcun premio, fatto salvo il disposto dei paragrafi 2, 3 e 4. 2. Se la diminuzione del numero di animali è imputabile a circostanze naturali della vita della mandria, il premio è versato per il numero di animali effettivamente ammissibili, purché il beneficiario ne abbia informato per iscritto l'autorità competente entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'evento in causa. 3. Il diritto al premio è mantenuto se il produttore non ha potuto rispettare l'impegno di detenere gli animali durante il periodo di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1357/80 per cause di forza maggiore, in particolare nei casi di cui all'articolo 5. In questo caso il premio è concesso per gli animali ammissibili al momento in cui è intervenuto il fatto di forza maggiore. Il produttore ne informa per iscritto le autorità competenti entro i dieci giorni successivi alla conoscenza del fatto in causa. 4. In casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3, se la differenza tra il numero di animali ammissibili e quello dichiarato è inferiore al 5 % o al massimo di un animale se il numero degli animali dichiarati è uguale o inferiore a 20 capi, il premio è versato per il numero di animali ammissibili, ridotto del 20 %, sempreché l'autorità competente sia convinta che non si tratti di dichiarazione deliberatamente falsa o di negligenza grave. 5. Se una delle dichiarazioni di cui all', paragrafo 2, risulta falsa, il premio non è corrisposto per gli animali oggetto della domanda. 6. In caso di trasferimento dell'azienda prima della scadenza del termine di dodici mesi di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1357/80, il successore può impegnarsi per iscritto, presso le autorità competenti a proseguire l'adempimento degli obblighi sottoscritti dal suo predecessore. In tal caso, se non ha dimostrato in modo giudicato soddisfacente dalle autorità competenti di rispettare tali obblighi, lo Stato membro in questione recupera dal successore le somme versate al predecessore. 7. Gli importi indebitamente versati sono recuperati, maggiorati di un interesse che lo Stato membro stabilirà, applicato a decorrere dalla data del versamento del premio fino alla data del recupero. 8. In caso di applicazione del paragrafo 1 o del paragrafo 5, se l'autorità competente constata che si tratta di una dichiarazione deliberatamente falsa o di negligenza grave, il produttore in causa è escluso dal beneficio del regime del premio per la campagna di commercializzazione successiva ». 6. All'articolo 6, paragrafo 2, la data « 31 dicembre » è sostituita dalla data « 31 marzo ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:1662:oj#art-1