Art. 7

Art. 7

In vigore dal 12 giu 1989
1. La ripartizione dei limiti quantitativi comunitari avviene in modo da consentire l'uso ottimale di questi limiti quantitativi e da raggiungere progressivamente una penetrazione più equilibrata dei mercati mediante una migliore ripartizione degli oneri tra gli Stati membri. 2. Ove risultasse necessario, in particolare a motivo dell'evoluzione delle correnti commerciali, la ripartizione dei limiti quantitativi comunitari viene adattata conformemente alla procedura prevista all' e secondo i criteri definiti al paragrafo 1, onde garantire il loro uso ottimale. 3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, dopo il 1g giugno di ogni anno, la Cina può, previa notifica alla Commissione, trasferire i quantitativi non utilizzati delle quote assegnate agli Stati membri nell'ambito di un limite quantitativo comunitario, di cui all', sulle quote dello stesso limite assegnate agli altri Stati membri, purché la quota dello Stato membro dalla quale viene effettuato il trasferimento venga utilizzata in percentuale inferiore all'80 % e sino a concorrenza delle seguenti percentuali della quota verso cui viene effettuato il trasferimento: - 4 % nel 1989, - 8 % nel 1990, - 16 % nel 1991. La percentuale per il quarto anno dell'accordo sarà determinata a seguito di consultazioni tra le parti. 4. Nei casi di cui al paragrafo 1 che sono di particolare importanza economica per uno o vari Stati membri, la Commissione può comunque presentare direttamente al Consiglio proposte di modifica al sistema di ripartizione. Il Consiglio agisce in merito a siffatte proposte, conformemente all'articolo 113 del tratatto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:2135:oj#art-7