Art. 6
In vigore dal 12 giu 1989
1. I limiti quantitativi di cui all' non si applicano ai prodotti introdotti in zona franca o ammessi in regime di deposito doganale, di importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
Se i prodotti di cui al primo comma vengono successivamente messi in libera pratica, tali e quali oppure dopo lavorazione o trasformazione, si applica l', paragrafo 2 ed i quantitativi immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo fissato per l'anno a cui si riferisce la licenza d'esportazione.
2. Se le autorità degli Stati membri accertano che importazioni di prodotti tessili sono state imputate su un limite quantitativo fissato in applicazione dell' e che questi prodotti sono stati successivamente riesportati al di fuori del territorio doganale della Comunità, esse segnalano alla Commissione, entro quattro settimane, i quantitativi in causa e rilasciano per gli stessi prodotti e gli stessi quantitativi autorizzazioni d'importazione supplementari, conformemente all', paragrafo 2.
Le importazioni effettuate in base a queste autorizzazioni non vengono imputate sul limite quantitativo corrispondente per l'anno in corso o per quello seguente.
3. Ferme restando le condizioni di cui all'allegato VII, le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili ottenuti dopo perfezionamento nella Cina non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all', sempre che siano state effettuate conformemente alla normativa sul traffico di perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità.
Storico versioni
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