Art. 5

Art. 5

In vigore dal 12 giu 1989
L'imputazione su un limite quantitativo specifico di cui all' viene effettuata dalle competenti autorità degli Stati membri al momento del rilascio dell'autorizzazione preventiva di cui ai regolamenti sul perfezionamento passivo economico vigenti nella Comunità. L'imputazione su un limite quantitativo specifico è effettuata per l'anno in cui è stata rilasciata l'autorizzazione preventiva.
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