Art. 5

Art. 5

In vigore dal 12 giu 1989
1. Se una decisione di classificazione presa conformemente alle attuali procedure comunitarie determina un cambiamento nella classificazione precedente oppure una modifica di categoria per qualsiasi prodotto oggetto del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. concedono un preavviso di trenta giorni a decorrere dalla data della notifica della Comunità, per la messa in vigore della decisione. 2. I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, sempre che le merci in oggetto siano presentate all'importazione entro sessanta giorni a decorrere da tale data.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:2135:oj#art-5-29