Art. 5
In vigore dal 12 giu 1989
1. A titolo di sondaggio o ogni volta che le autorità comunitarie competenti nutrono un ragionevole dubbio sull'autenticità del certificato d'origine o della licenza di esportazione sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale dei prodotti in questione, vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine o delle licenze di esportazione.
In questi casi le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato di origine o la licenza di esportazione o una copia all'autorità governativa competente della Cina indicando, eventualmente, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'indagine. Esse allegano al certificato di origine o alla licenza di esportazione o alla copia dei medesimi, qualora sia stata presentata la fattura, detta fattura o una copia della medesima. Esse forniscono tutte le informazioni che è stato possibile riunire e che inducono a ritenere inesatte le diciture che figurano nel certificato o nella licenza di esportazione di cui trattasi.
(1) GU n. L 148 del 26. 6. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 3.
2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all', paragrafo 3, del presente allegato.
3. I risultati dei controlli a posteriori, effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2, vengono portati a conoscenza delle autorità comunitarie competenti entro il termine massimo di tre mesi.
Le informazioni comunicate indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione si applicano alle merci effettivamente esportate e se queste ultime sono ammissibili all'esportazione nella Comunità a norma del presente regolamento. Le competenti autorità comunitarie possono inoltre esigere copie di tutta la documentazione necessaria onde determinare l'esattezza dei fatti, in particolare l'effettiva origine delle merci stesse (1).
4. Se da questi controlli emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione. La Commissione comunica queste informazioni agli altri Stati membri.
Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, il comitato dell'origine esamina quanto prima, conformemente alla procedura di cui all' del regolamento (CEE) n. 802/68, l'opportunità di esigere, per i prodotti interessati, la presentazione di un certificato di origine conforme all', paragrafi 1 e 2.
La decisione viene presa conformemente alla procedura stabilita nell' del regolamento (CEE) n. 802/68.
5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo, a titolo di sondaggio, non può ostare alla commercializzazione dei prodotti in questione.
Storico versioni
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