Art. 5

Art. 5

In vigore dal 12 giu 1989
1. Se nel quadro della procedura di cui all', la Commissione constata che, nella Comunità o in una delle sue regioni, sorgono difficoltà dovute ad un aumento improvviso e sostanziale, nel corso di un anno civile rispetto all'anno precedente, delle importazioni di una categoria di prodotti appartenenti al gruppo I soggetti ai limiti quantitativi fissati all', originari della Cina, essa può, su parere conforme del comitato a norma della procedura dell', avviare consultazioni con la Cina secondo la procedura di cui all' al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile. 2. Le consultazioni con il paese fornitore interessato di cui al paragrafo 1, possono dare luogo alla conclusione di un accordo tra detto paese e la Comunità o all'adozione di conclusioni comuni. 3. Gli accordi di cui al paragrafo 2 vengono conclusi e le misure previste negli accordi o conclusioni comuni di cui al paragrafo 2 vengono decise secondo la procedura dell'.
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