Art. 3

Art. 3

In vigore dal 12 giu 1989
1. I certificati di orgine tipo A e i formulari APR, presentati all'importazione nella Comunità per ottenere una preferenza tariffaria, vengono accettati al posto delle giustificazioni dell'origine di cui all'. 2. Le giustificazioni dell'origine di cui all' non vengono richieste per le merci accompagnate da un certificato conforme al modello e alle condizioni fissate dall'allegato VI. 3. Le importazioni non commerciali, esonerate dalla presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1 a norma delle disposizioni dei regimi preferenziali interessati, non sono soggette alle disposizioni del presente allegato. 4. Le condizioni di applicazione del presente allegato alle importazioni non commerciali diverse da quelle menzionate nel paragrafo 3 verranno decise secondo la procedura di cui all' del regolamento (CEE) n. 802/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3860/87 (2). Sino all'entrata in vigore di questa normativa, gli Stati membri possono mantenere il regime nazionale che applicano nel settore. PARTE II Cooperazione amministrativa
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