Art. 3

Art. 3

In vigore dal 12 giu 1989
1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato III, originari della Cina e spediti nel periodo 1g gennaio 1989 - 31 dicembre 1992 è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati in detto allegato. 2. La messa in libera pratica nella Comunità dei prodotti la cui importazione è soggetta ai limiti quantitativi di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione o di un documento equivalente, rilasciato dalle autorità degli Stati membri conformemente all'. 3. Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dalla Cina. A norma del presente regolamento, le merci si intendono spedite dal momento in cui vengono caricate sul mezzo di trasporto scelto a questo scopo (aereo, veicoli o nave). 4. Le importazioni di prodotti non soggetti a limiti quantitativi anteriormente al 1g gennaio 1989, che prima di tale data si trovavano in corso di spedizione nella Comunità sono esonerate dalle limitazioni quantitative di cui al presente articolo, purché siano state spedite dalla Cina prima del 1g gennaio 1989. Le importazioni di prodotti non soggetti a limite quantitativo prima del 1g gennaio 1989 e spediti dalla Cina a decorrere dal 1g gennaio 1989, o dopo questa data, sono soggetti e imputati ai limiti quantitativi di cui al paragrafo 1. Detti limiti, tuttavia, non impediscono l'importazione di tali prodotti spediti dalla Cina fra il 1g gennaio 1989 e la data di entrata in vigore del presente regolamento. 5. La messa in libera pratica dei prodotti la cui importazione è soggetta a limiti quantitativi prima del 1g gennaio 1989 e spediti prima di tale data continua, a decorrere dalla data medesima, ad essere soggetta alla presentazione degli stessi documenti d'importazione ed è subordinata alle stesse condizioni d'importazione vigenti anteriormente al 1g gennaio 1989. 6. La definizione dei limiti quantitativi di cui all'allegato III e delle categorie di prodotti cui essi si applicano viene adeguata conformemente alla procedura prevista all' quando ciò si riveli necessario per evitare che qualsiasi successiva modifica alla nomenclatura combinata (NC) o qualsiasi decisione che modifichi la classificazione di tali prodotti determini una riduzione dei suddetti limiti quantitativi. 7. I limiti quantitativi fissati nell'allegato III possono essere adeguati secondo la procedura prevista all' per tener conto delle modifiche di classificazione avvenute a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata.
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