Art. 20
In vigore dal 12 giu 1989
In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione o di un certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi alle autorità governative competenti che hanno rilasciato i documenti d'esportazione in possesso di tali autorità. La licenza o il certificato rilasciati in sostituzione dell'originale devono recare la dicitura «duplicata» o «duplicate».
Il duplicato deve indicare la data della licenza o del certificato originale.
ALLEGATO VI
di cui all', paragrafo 1
Prodotti dell'artigianato e del folclore
1. L'esonero di cui all', paragrafo 1 dell'accordo, relativo ai prodotti di fabbricazione artigianale, si applica soltanto ai seguenti prodotti:
a) tessuti ottenuti su telai azionati a mano o a pedale, facenti parte della tradizionale fabbricazione artigianale cinese,
b) indumenti o altri prodotti tessili di un tipo fabbricato tradizionalmente dall'artigianato familiare cinese, confezionati esclusivamente a mano, senza l'intervento di alcun tipo di macchina, con i tessuti di cui alla lettera a),
c) prodotti tessili artigianali che fanno parte del folclore tradizionale cinese, confezionati a mano, contenuti in un elenco da concordare tra le due parti, figurante nell'allegato del protocollo B all'accordo.
2. L'esonero sarà accordato unicamente ai prodotti corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità cinesi conformemente al facsimile accluso al presente allegato. Detti certificati indicheranno i motivi che giustificano l'esonero e verranno riconosciuti dalle competenti autorità comunitarie quando queste ultime avranno accertato che i prodotti in oggetto sono conformi alle condizioni enunciate nel protocollo B allegato all'accordo. Sui certificati relativi ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c) deve essere stampigliata a caratteri ben visibili la dicitura «FOLCLORE». Qualora all'ufficio doganale di entrata nella Comunità dovessero sorgere divergenze di opinioni sulla natura di tali prodotti tra la Cina e le competenti autorità comunitarie, si terranno consultazioni entro un mese al fine di risolvere la controversia. Se le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti suddetti raggiungono proporzioni tali da causare difficoltà alle Comunità, le parti aprono immediate consultazioni secondo la procedura fissata nell' dell'accordo onde pervenire ad una soluzione del problema in termini quantitativi.
ALLEGATO VII
di cui all', paragrafo 3
Traffico di perfezionamento passivo
Storico versioni
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