Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 giu 1989
Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, il comitato per la nomenclatura istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) esamina senza indugio, e conformemente al regolamento succitato, tutte le questioni riguardanti la classificazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento nella nomenclatura combinata (NC) onde classificarli nelle opportune categorie.
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