Art. 13

Art. 13

In vigore dal 12 giu 1989
Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi e sulle quote fissate per l'anno per il quale è stata rilasciata la licenza d'esportazione, a norma dell', paragrafo 3, del presente regolamento. (1) Ai sensi del presente allegato, il termine «autorizzazione di importazione» si applica tanto all'autorizzazione d'importazione quanto ai documenti equivalenti di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
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