Art. 13
In vigore dal 12 giu 1989
1. Per i prodotti tessili subordinati ai limiti quantitativi di cui all', gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, i quantitativi totali per i quali sono state rilasciate durante il mese precedente autorizzazioni di importazione, nell'unità appropriata e per categoria di prodotti.
2. Per i prodotti tessili di cui all'allegato VI originari della Cina, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, i quantitativi totali per i quali sono stati rilasciati durante il mese precedente documenti di importazione conformi all', paragrafo 2, nell'unità appropriata e per categoria di prodotti.
Per i prodotti tessili di cui agli allegati I e II gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione, entro trenta giorni dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali importati durante tale mese, indicando il codice della nomenclatura combinata e le unità, incluse le eventuali unità supplementari di tale codice. Le importazioni sono ripartite conformemente alle procedure statistiche in vigore.
3. Per i prodotti di cui all'allegato VI, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i trenta giorni successivi alla fine di ogni mese, le migliori informazioni disponibili in merito ai quantitativi totali importati durante questo periodo, nell'unità appropriata e per categoria di prodotti.
4. Per poter seguire l'andamento del mercato dei prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati statistici dell'anno precedente relativi alle esportazioni. I dati statistici per prodotto relativi alla produzione e al consumo verranno trasmessi secondo modalità da stabilire successivamente in applicazione della procedura di cui all'.
5. Quando la natura dei prodotti o speciali situazioni lo rendono necessario, su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa, la Commissione può modificare le periodicità delle informazioni di cui sopra, secondo la procedura prevista all'.
6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all', qualsiasi altro dato ritenuto necessario secondo la stessa procedura, per garantire l'osservanza degli impegni concordati tra la Comunità e la Cina.
7. Nei casi urgenti di cui all', paragrafo 5, lettera d), lo Stato membro o gli Stati membri interessati
trasmettono via telex alla Commissione e agli altri Stati membri le statistiche relative all'importazione ed i dati economici ritenuti necessari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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