Art. 11

Art. 11

In vigore dal 12 giu 1989
1. Le autorità degli Stati membri rilasciano le autorizzazioni di importazione o di documenti equivalenti di cui all', paragrafo 2 a concorrenza delle loro quote, tenendo conto delle misure prese in applicazione degli . 2. Le autorizzazioni di importazione o di documenti equivalenti vengono rilasciate conformemente all'allegato V. 3. I quantitativi di prodotti oggetto delle autorizzazioni di importazione e dei documenti equivalenti di cui all' vengono imputati sulla quota dello Stato membro che ha rilasciato tali autorizzazioni o documenti. 4. Le competenti autorità degli Stati membri annullano le autorizzazioni di importazione o i documenti equivalenti già rilasciati nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione sono state ritirate o annullate dalle competenti autorità cinesi. Tuttavia, se le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle competenti autorità cinesi del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione nel suddetto Stato membro del prodotto di cui trattasi, i quantitativi in causa vengono imputati sulla quota dello Stato membro relativa all'anno durante il quale è avvenuta la spedizione.
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