Art. 10

Art. 10

In vigore dal 12 giu 1989
1. Gli Stati membri che constatano un'esigenza di importazioni supplementari per il loro consumo interno o che prevedono che la loro quota non venga integralmente usata, ne informano la Commissione. 2. I limiti quantitativi di cui all' possono essere aumentati secondo la procedura prevista all' qualora si manifestassero esigenze di importazioni supplementari. 3. Su richiesta di uno Stato membro che constati esigenze di importazioni supplementari in occasione di fiere o quando abbia rilasciato autorizzazione d'importazione o documenti equivalenti per l'80 % della sua quota, la Commissione, previa consultazione orale o scritta degli Stati membri in seno al comitato previsto all', può dare la possibilità di importazioni supplementari in tale Stato membro. In casi urgenti, la Commissione apre la consultazione in sede di comitato entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta dello Stato membro interessato e delibera entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla stessa data.
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