Art. 1
In vigore dal 12 giu 1989
Le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili di cui alla tabella allegata al presente allegato, effettuate conformemente ai regolamenti sul perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità, non sono subordinate alle limitazioni quantitative di cui all' del regolamento quando sono soggette ai limiti quantitativi specifici di cui alla tabella e sono state reintrodotte nello Stato membro interessato previo perfezionamento nella Cina.
Storico versioni
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