Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 giu 1989
1. Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato I e originari della Cina. 2. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC), fatto salvo l'arti- (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42. colo 3, paragrafo 6. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono definite nell'allegato V. 3. Fatto salvo il presente regolamento, l'importazione nelle Comunità dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1 non è soggetta a restrizioni quantitative o a misure di effetto equivalente.
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