Art. 4

Art. 4

In vigore dal 12 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica per la prima volta, ai fini del calcolo del prelievo in vigore a decorrere dal 3 luglio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione // Tutte le qualità ad eccezione di Ochsen A e Ochsen B ». (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43. (3) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1. ALLEGATO « ALLEGATO I Coefficiente da utilizzare per il calcolo dei prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità Repubblica federale di Germania 19,0 Belgio 3,9 Danimarca 2,9 Spagna 6,5 Francia 26,2 Grecia 0,9 Irlanda 7,3 Italia 11,5 Lussemburgo 0,3 Paesi Bassi 6,0 Regno Unito 15,5 »
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