Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2. (2) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 21. (4) GU n. L 92 del 9. 4. 1988, pag. 41. (5) GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 26.
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