Art. 2
In vigore dal 12 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.
(2) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 21.
(4) GU n. L 92 del 9. 4. 1988, pag. 41.
(5) GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 26.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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