Art. 2
In vigore dal 12 giu 1989
La media ponderata dei costi effettivi è determinata scegliendo i quattro Stati membri con i costi effettivi più bassi per una determinata operazione materiale se questi corrispondono almeno al 33 % delle quantità immagazzinate del prodotto in questione. Altrimenti vengono inclusi nella ponderazione i costi effettivi d'altri Stati membri, fino a raggiungere il tasso del 33 % delle quantità. I costi effettivi sono ponderati in funzione delle quantità immagazzinate dagli Stati membri scelti.
Se per un determinato prodotto soltanto uno o due Stati membri effettuano l'ammasso pubblico, gli importi forfettari per questo prodotto sono determinati sulla base dei costi effettivi rilevati. Tuttavia si può tener conto delle tariffe commerciali di immagazzinaggio d'uso per gli stessi prodotti e per gli stessi Stati membri.
Storico versioni
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