Art. 3

Art. 3

In vigore dal 9 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 126 del 9. 5. 1989, pag. 1. (4) GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 5. (5) GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 14. (6) GU n. L 107 del 19. 4. 1989, pag. 6. (7) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 48. (8) GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26. (9) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 51.
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