Art. 3
In vigore dal 9 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 126 del 9. 5. 1989, pag. 1.
(4) GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 5.
(5) GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 14.
(6) GU n. L 107 del 19. 4. 1989, pag. 6.
(7) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 48.
(8) GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.
(9) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 51.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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