Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6. (4) GU n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 18.
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