Art. 3

Art. 3

In vigore dal 5 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente J. BARRIONUEVO PEÑA (1) GU n. C 86 del 7. 4. 1989, pag. 4. (2) Parere reso il 26 maggio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
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