Art. 1
In vigore dal 5 giu 1989
1. Fatto salvo il paragrafo 3, dal 1o luglio 1989 al 30 giugno 1990, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti di seguito elencati originari dell'Austria, sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari indicati a lato:
1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // Volume contingentale (in hl) // Dazio contingentale (in %) // // // // // // 09.0804 // ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39 ex 2204 21 49 // Vini di qualità, presentati in recipienti di contenuto non eccedente 2 litri // 85 000 // 0 // 09.0806 // ex 2204 10 19 ex 2204 10 90 // Vini spumanti di qualità, presentati in recipienti di contenuto non eccedente 2 litri // 2 000 // 0 // // // // //
2. Nei limiti dei contingenti di cui al paragrafo 1, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi uguali a quelli che essi applicano per prodotti simili nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
3. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è riservato ai vini accompagnati da un documento VI1 o da un estratto VI2 stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 3590/85 (1).
Nella casella N. 15 il documento VI1 deve recare una delle indicazioni seguenti, convalidata dall'organismo austriaco competente:
« Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino di qualità (1)/vino spumante di qualità (1) originario dell'Austria e conforme alla legge vitivinicola del 1985 della Repubblica austriaca.
(1) Cancellare la menzione inutile. »
Inoltre, i vini in questione restano soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento. I vini in questione sono ammessi al beneficio di detti contingenti tariffari nel rispetto dell'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 (2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1989:1577:oj#art-1