Art. 1
Il testo dell'articolo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1609/88 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 5 giu 1989
« il burro di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 dev'essere stato immagazzinato anteriormente al 1o aprile 1987 o tra il 1o agosto e il 31 dicembre 1987. Tuttavia, nel caso del Belgio, della Repubblica federale di Germania e dei Paesi Bassi, il burro dev'essere stato immagazzinato anteriormente al 1o maggio 1987 o tra il 1o agosto e il 31 dicembre 1987 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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