Art. 2
In vigore dal 24 mag 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 5.
(3) GU n. L 203 del 9. 8. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 169 dell'1. 7. 1988, pag. 24.
(5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
(6) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 10.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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