Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 mag 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 5. (3) GU n. L 203 del 9. 8. 1977, pag. 1. (4) GU n. L 169 dell'1. 7. 1988, pag. 24. (5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (6) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 10.
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