Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 mag 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29. (3) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25. (4) GU n. L 208 del 2. 8. 1988, pag. 5.
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