Art. 4

Art. 4

In vigore dal 3 mag 1989
1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «identificazione» l'atto mediante il quale l'organismo competente dello Stato membro attesta, su richiesta dell'interessato, che per il quantitativo di semi di soia oggetto della domanda l'importo dell'integrazione da concedere è quello valido il giorno della presentazione della domanda. Tuttavia l'importo dell'integrazione valido il giorno della presentazione della domanda della parte "fissazione anticipata'' del titolo di cui all'articolo 4 bis, adeguato conformemente all'articolo 4 quater, è applicato, su richiesta dell'interessato ai semi identificati durante il periodo di validità della parte "fissazione anticipata'' del certificato. L'identificazione dei semi ha luogo a partire dal loro ingresso nell'impresa dove essi saranno trasformati e prima della loro trasformazione. 2. Su richiesta dell'interessato, lo Stato membro procede all'identificazione dei semi. 3. Tuttavia nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e fino al 31 dicembre 1992, l'identificazione dei semi ha luogo a partire dal loro ingresso nei magazzini del primo acquirente riconosciuto, non trasformatore e prima della loro consegna al trasformatore. 4. La domanda d'identificazione deve vertere sulla totalità del quantitativo ricevuto a titolo di una o più dichiarazioni di consegna riferentisi a uno o più contratti e firmate dal produttore e dal primo acquirente. La domanda d'identificazione deve essere presentata dopo la presentazione di tali contratti o dichiarazioni. Se la domanda è presentata: a) dal primo acquirente che trasforma i semi di soia, essa lo obbliga a trasformare la produzione o il quantitativo indicato entro un periodo da determinare; b) dal primo acquirente, diverso dal trasformatore, essa lo obbliga a consegnare o a vendere il quantitativo indicato ad un trasformatore entro un periodo da determinare. Articolo 4 bis È istituito un titolo comunitario in due parti, di cui una destinata a fornire la prova che i semi raccolti nella Comunità sono stati identificati e l'altra per attestare, se del caso, che l'importo dell'integrazione è stato fissato in anticipo. Le due parti del titolo sono rilasciate dagli Stati membri a ogni interessato rispondente alle condizioni di cui all'articolo 2 che ne faccia domanda. Articolo 4 ter Fatto salvo l'articolo 4 quinquies, la parte "fissazione anticipata'' del titolo di cui all'articolo 4 bis è rilasciata il pomeriggio del primo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della domanda. Inoltre, il rilascio della parte "fissazione anticipata'' del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione che assicuri l'impegno di chiedere l'identificazione dei semi durante il periodo di validità di questa parte del titolo. La cauzione resta acquisita totalmente o parzialmente se entro questo periodo la domanda d'identificazione non è effettuata oppure è effettuata soltanto per una parte dei quantitativi di cui si tratta. Articolo 4 quater 1. In caso di fissazione anticipata dell'integrazione, l'importo dell'integrazione applicabile il giorno della presentazione della domanda è adeguato in funzione: a) della differenza esistente tra il prezzo d'obiettivo valido lo stesso giorno e quello valido il giorno dell'identificazione dei semi e b) eventualmente, di un importo correttivo. 2. L'importo correttivo di cui al paragrafo 1, lettera b) è calcolato in relazione alla tendenza dei prezzi dei semi di cui si tratta sul mercato mondiale. 3. Se i prezzi del mercato mondiale a termine non possono essere determinati, l'importo correttivo è fissato per il mese o i mesi in causa a un livello tale che l'integrazione sia uguale a zero. Articolo 4 quinquies 1. In caso di situazione anormale sul mercato dei semi di soia nella Comunità e qualora tale situazione provochi o rischi di provocare una perturbazione dello smaltimento normale dei prodotti raccolti nella Communità, può essere deciso, nel caso in cui la parte "fissazione anticipata'' del titolo non è ancora stata rilasciata, di sospendere la fissazione anticipata dell'integrazione per il periodo necessario al ripristino dell'equilibrio del mercato. 2. La sospensione della fissazione anticipata è decisa secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. Tuttavia, in caso urgente, la Commissione può decidere questa sospensione; in tal caso la durata della sospensione non può superare sette giorni.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1g settembre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES (1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15. (2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11. (3) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 30. (4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (5) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.(6) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1. (7) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 7.
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