Art. 9

Art. 9

In vigore dal 28 apr 1989
Ai fini della concessione dell'aiuto per il lino, se il produttore non soddisfa ai requisiti prescritti all'articolo 3 bis, lettera b) del regolamento (CEE) n. 619/71, lo Stato membro interessato applica un sistema di certificati di produzione o di contratti registrati.
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