Art. 14

Art. 14

In vigore dal 28 apr 1989
1. Fatto salvo il paragrafo 2, le azioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1308/70, previste dal programma particolareggiato, vengono realizzate in base a gare pubbliche o ristrette. I bandi delle gare pubbliche sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. Tra le azioni contemplate dall', paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1308/70, quelle relative all'informazione tecnica o commerciale e quelle afferenti alle publiche relazioni, che per la loro specificità o tecnicità richiedano conoscenze specialistiche nel campo dell'impiego delle fibre di lino o dei prodotti da esse derivati, sono eseguite mediante la procedura di gara ristretta. Esso sono invece eseguite mediante accordo diretto tra la Commissione e le organizzazioni professionali o interprofessionali del settore quando soltanto tali organizzazioni sono in possesso delle qualificazioni prescritte. 3. Le azioni di cui al paragrafo 2 non possono superare il 30 % dell'importo stanziato per le azioni di cui all', paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1308/70.
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