Art. 11
Se lo Stato membro applica il sistema dei contratti registrati di cui all'articolo 9;
In vigore dal 28 apr 1989
a) la metà dell'aiuto è versato all'acquirente, quando il contratto di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 619/71 è stato stipulato anteriormente alla fine della campagna;
b) l'aiuto è versato integralmente al produttore, quando il contratto in questione non è stato stipulato entro il termine di cui alla lettera a) fornita la prova che il produttore trasforma o fa trasformare per suo conto le paglie di lino.
Storico versioni
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