Art. 8

Art. 8

In vigore dal 28 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1. (1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.
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