Art. 2
In vigore dal 28 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 24.
Storico versioni
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